Art. 20.
(Norme procedurali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, nel rispetto del termine ivi previsto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. La proposta è formulata tenendo conto dei risultati dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla cabina di regia di cui al comma 2.
      2. È istituita la cabina di regia, alla quale partecipano a titolo gratuito rappresentanti

 

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del Governo, designati dai Ministri indicati nel comma 1, delle regioni e delle autonomie locali, designati dalla Conferenza unificata, per il confronto e la valutazione congiunta dei contenuti degli schemi dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1. A tale fine, sono messi a disposizione della cabina di regia i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari. La cabina di regia, nella sua prima seduta, da convocarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'organizzazione dei tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Gli schemi medesimi sono quindi trasmessi alle Camere per i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini indicati ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura stabilita dal presente articolo, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.
      5. Entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, secondo la procedura stabilita dai commi 1, 2 e 3 e acquisito, prima dell'invio alle competenti Commissioni parlamentari, il parere del Consiglio di Stato, può essere adottato un decreto legislativo recante il testo unico di coordinamento delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4.
 

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